Perché il Ministero dell’Istruzione ha sospeso il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania?
Ormai da quasi due anni, il MIUR ha sospeso la procedura di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania, richiedendo ai soggetti interessati una integrazione documentale consistente in un certificato o “Adeverintia” nella lingua romena.
Nella richiesta effettuata al Ministero avente ad oggetto “ Riconoscimento professione docente, Direttiva comunitaria 2005/36 decreto legislativo 206/2007”, sembra mancare “la regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria”
Il Ministero ha dichiarato che le attestazioni di conformità alla Direttiva comunitaria dovevano essere rilasciate “nelle stesse modalità e dalla stessa autorità anche ai cittadini italiani, o di altra nazionalità che conseguono l’esercizio della professione in Romania.”, asserendo che “la Direttiva 2005/36 disciplina il riconoscimento per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, e non l’equipollenza dei titoli.”
Essendo tale richiesta vincolante ai fini della conclusione dell’iter procedurale di riconoscimento, i docenti in attesa di riconoscimento vivono in una sorta di “limbo” senza sapere cosa ne sarà dei titoli acquisiti.
Alcuni docenti hanno provato a richiedere tramite delle domande ufficiali (Cerere, Anexa Nr. 1 e 2, facenti parte della legislazione romena OMENCS nr.5414 del 24/10/2016) ai funzionari del Ministero romeno un certificato contenente le richieste diciture europee, ma la risposta è stata negativa, in quanto tale condizione sarebbe stata possibile solamente ai cittadini romeni o docenti che avrebbero concluso oltre al TFA anche il percorso di laurea in Romania.
L’autorità romena ha emesso dei nuovi certificati, nei quali venivano attestati oltre agli insegnamenti consentiti anche la relativa fascia di età, ma il Ministero italiano di contro continua a non accogliere le domande.
Non si potrebbe proporre una soluzione politica visto il numero elevato di abilitati all’estero?
Il 23 Marzo 2018 è stata presentata un’interrogazione parlamentare in cui si chiedono chiarimenti in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania.
PAOLO RUSSO.
— Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 206 del 2007 disciplina l’attuazione della direttiva 2005/ 36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania; per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione docente, la normativa prevede che il riconoscimento possa essere richiesto « per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano »; il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca valuta l’accoglimento o meno dell’istanza di riconoscimento dopo aver verificato la corrispondenza e la correttezza del percorso di formazione frequentato in altro Stato; per quanto riguarda i titoli conseguiti in Romania, il Ministero sta agendo con criteri restrittivi nel senso di sospendere i procedimenti, adducendo la incompletezza della documentazione relativa all’attestazione dell’autorità competente rumena e chiedendo ai docenti una integrazione, ovvero « la regolare attestazione della competente autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta »; il Ministero chiederebbe il rilascio da parte delle autorità rumene di un ulteriore documento che attesti ai cittadini italiani la conformità alla direttiva 2005/36/CE dei titoli che hanno conseguito regolarmente in Romania, nelle stesse modalità e dalla stessa autorità con cui viene rilasciata una dichiarazione di conformità ai cittadini rumeni per il riconoscimento della professione di docente in Italia – cosiddetto certificato Adeverinta; la richiesta di integrazione documentale da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca esula da quanto previsto in materia di documentazione da accludere alla domanda di riconoscimento di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007; il Ministero rumeno, interpellato in tal senso dai cittadini interessati, non ritiene necessaria ai sensi della normativa europea, questa integrazione documentale e conferma la validità della certificazione rilasciata anche ai fini del riconoscimento del titolo in Italia; il Ministero rumeno ha in merito le seguenti indicazioni: il rilascio dell’attestazione di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005/36/CE concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali può essere effettuato esclusivamente ai cittadini dell’Unione che abbiano effettuato il ciclo di studi universitari ed ottenuto una laurea in Romania e non agli altri cittadini dell’Unione in possesso di una laurea in un altro Stato membro e che abbiano frequentato successivamente corsi di pedagogia (i.e. corsi post- universitari) in Romania; le attestazioni rilasciate dal Ministero rumeno ai nostri connazionali ricadono nell’ipotesi del rilascio dell’attestazione concernente la certificazione delle competenze per la professione di docente, maturate attraverso il completamento con successo di un programma accreditato di formazione psicopedagogica di primo livello e/o di secondo livello, all’interno delle unità di istruzione o delle istituzioni di istruzione superiore accreditate della Romania; la certificazione rilasciata è pienamente conforme alla normativa rumena e dell’Unione europea nonché all’articolo 17 del decreto legislativo n. 206 del 2007, per l’esercizio in Italia della professione di docente –: se i Ministri interrogati non ritengano di adoperarsi, anche mediante l’adozione di un apposito provvedimento, per trovare celermente una soluzione alla vicenda al fine di accogliere le preoccupazioni e le richieste dei cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Romania, nonché di evitare l’avvio di possibili e costosi contenziosi da parte di coloro che hanno riposto aspettative sulla spendibilità della loro formazione. (4-00002)
Di seguito l’esito dell’interrogazione parlamentare.
“In riscontro alla interrogazione parlamentare in oggetto con cui si chiedono chiarimenti in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali con particolare riferimento ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in Romania, si ricorda, preliminarmente, che il riconoscimento della professione di docente rende effettivo il diritto, sancito dai trattati istitutivi dell’Unione Europea, alla libera circolazione dei cittadini e delle professioni ed avviene in attuazione del principio della reciproca fiducia tra Paesi dell’Unione Europea, sulla base delle garanzie offerte dalle singole legislazioni nazionali. Si garantisce in questo modo a qualunque docente abilitato il diritto di spostarsi in un paese membro ospitante e di esercitare in quel territorio la professione di docente, in regime di reciprocità tra i Paesi. L’Italia, pertanto, nell’applicazione della direttiva comunitaria 2013/55/UE recante “modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” per il riconoscimento della professione docente a tutti i richiedenti, siano essi docenti stranieri in possesso di una abilitazione all’insegnamento o cittadini italiani abilitati all’esercizio della professione docente all’estero, riveste il ruolo di paese membro ospitante.
In particolare si precisa che il M.I.U.R., al fine di emettere il provvedimento finale di riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, a seguito di una dettagliata analisi e comparazione del percorso formativo seguito, prende sempre atto della dichiarazione di conformità alla direttiva rilasciata dal paese membro d’origine e cioè dall’autorità competente nel territorio straniero in cui è stata conseguita l’abilitazione all’insegnamento.
Tale attestazione viene rilasciata, quindi, dal paese d’origine ai sensi della citata direttiva e deve contenere il riferimento alla disciplina e alla fascia d’età degli alunni per cui l’interessato è abilitato all’insegnamento.
Nel dettaglio, con riferimento alla Romania, si ricorda che l’articolo 13 comma 3 della direttiva, prevede che “lo stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi di legge dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine”, cioè prevede che il richiedente presenti al Paese membro ospitante, nella fattispecie l’Italia, un attestato che certifichi che la sua professione nel Paese membro di origine sia regolamentata.
L’autorità competente al rilascio di tale attestato in Romania è il Ministero dell’Istruzione, che, contrariamente a quanto avviene in tutti gli altri Stati membri, rilascia due attestazioni diverse nel caso in cui a richiederle siano cittadini rumeni o cittadini italiani.
Infatti, se un cittadino rumeno chiede che il Ministero rumeno attesti la propria abilitazione alla professione di docente in Romania, il Ministero rilascia una certificazione ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2013/55/UE, cosi come previsto e disposto da tutti gli altri Stati membri.
Se un cittadino italiano, invece, dopo aver conseguito l’abilitazione attraverso il suddetto iter, richiede la stessa attestazione necessaria al riconoscimento in Italia della professione docente conseguita in Romania, il Ministero rumeno rilascia un altro tipo di certificazione in cui dettaglia che il richiedente ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento grazie all’omologazione della sua laurea e alla frequenza di un corso psicopedagogico svolto presso le università rumene.
Tuttavia, si evidenzia che la stessa attestazione per gli italiani non viene rilasciata ai sensi della direttiva.
Si precisa, pertanto, che il M.I.U.R. non può accettare detta documentazione, perché, facendolo, contravverrebbe a quanto disposto dalla direttiva 2013/55/CE che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione Europea.
Infine si informa che il M.I.U.R. a seguito di ricorsi presentati da avvocati in difesa di cittadini italiani “abilitati” in Romania, è già entrato nel merito della questione, predisponendo le relative memorie difensive.
Si rimane in attesa, pertanto, delle decisioni che la magistratura renderà note al termine del normale iter procedurale
IL MINISTRO VALERIA FEDELI”
In data 10/04/2018 fu discussa al Tar del Lazio un’ordinanza cautelare sulla vicenda, quale fu risposta del tribunale?
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2018, proposto da XXX XXXXX, XXX XXXXX, rappresentati e difesi dall’avvocato XXX XXXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, XXX XXXXXXXXX;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA,
delle comunicazioni, nonché dei preavvisi di rigetto inviati ai dott.ri Dario Adamo e Marcello Talamo, e della conseguente comunicazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania inviata soltanto al dott. Dario Adamo, con le quali l’Amministrazione ha richiesto ai ricorrenti il deposito del certificato “la regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria”, evidenziando la natura vincolante di tale documento ai fini della conclusione dell’iter di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero (Romania).
E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE
della validità del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’esito del percorso abilitante seguito dai ricorrenti presso le Università rumene ai fini della partecipazione, a pieno titolo, al concorso MIUR riservato ai docenti abilitati 2018, come previsto dal D.M. 995 del 15.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il Collegio necessita, al fine della decisione anche cautelare, che l’amministrazione fornisca adeguati chiarimenti in merito allo stato dei procedimenti amministrativi per cui è causa per ciascuno dei ricorrenti, con particolare riferimento alla loro eventuale conclusione ovvero alla loro attuale pendenza nonché in merito alla dedotta disparità di trattamento rispetto a soggetti in identica situazione a quella dei ricorrenti nei riguardi dei quali sarebbero stato emanati provvedimenti di riconoscimento, pur in assenza della specifica dizione di conformità alla Direttiva 2005736/CE del titolo abilitante conseguito in Romania;
Ritenuto di fissare il termine di trenta giorni per il citato incombente istruttorio; P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), ordina all’amministrazione di adempiere agli incombenti istruttori indicati in motivazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente ordinanza.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni della presente ordinanza.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 29 maggio 2018, ore di rito. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018
Si precisa che il soggetto in questione ha intrapreso l’azione legale a seguito del preavviso di rigetto di giorni 30 ed il successivo diniego della sua pratica di riconoscimento da parte dell’Amministrazione competente.
Come si potrebbe risolvere il problema?
Analizzando i diversi punti sopra esposti si può constatare che non esiste una soluzione semplice ed “automatica” al problema.
Il Ministero romeno ha chiarito come la sua posizione non sia in difetto nei confronti dell’Italia tramite risposte ufficiali e le modifiche apportate ai propri certificati.
Il Miur italiano ha dimostrato, sospendendo l’iter di riconoscimento e rispondendo in forma scritta alla recente interrogazione parlamentare, la sua ferma e precisa posizione a riguardo della situazione.
Per tutelarsi da questo ostruzionismo illegittimo che si sta verificando nei confronti di migliaia di docenti che hanno concluso un regolare percorso di abilitazione all’estero, si consiglia di ricorre innanzi all’Autorità Giudiziaria competente.
Sono diverse le possibilità per proporre ricorso avverso il mancato riconoscimento del titolo.
Nel primo caso vi è il docente in attesa di risposta da parte del Ministero per il riconoscimento del titolo da meno di 4 mesi (120 giorni dalla data di spedizione o consegna dell’istanza di omologazione).
Qualora il termine dei 120 giorni sia già trascorso è consigliabile proporre immediatamente ricorso per silenzio inadempimento, al fine di ottenere entro 30 giorni un riscontro dal Miur e all’esito della risposta agire di conseguenza.
Per coloro che ricevono una richiesta di integrazione documentale da parte del Miur, è possibile fare ricorso per disparità di trattamento, in quanto negli anni precedenti il riconoscimento del titolo abilitante è avvenuto senza alcuna ulteriore richiesta.
A tutti i tesserati dell’associazione verrà riservato uno sconto del 20% su tutti i ricorsi con lo studio legale convenzionato.
Inoltre il ricorrente potrà usufruire di ulteriore risparmio essendo azioni legali di natura collettiva e non individuale.
Ricorsi attivi per la categoria abilitati all’estero:
(costo scontato pari 90 euro se associato ad un altro ricorso proposto)
E-MAIL: alfredo.consulenzascuola@gmail.com