Al Ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti
e p.c. al Vice Ministro Anna Ascani
sottosegretaria Lucia Azzolina
Oggetto: Mancato riconoscimento abilitazione rumena
Sono un genitore di un aspirante docente il quale, dopo aver conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana, essendo stato impossibilitato a partecipare in Italia ai concorsi per l’immissione in ruolo perché riservati ESCLUSIVAMENTE ai docenti abilitati, (da tenere presente che, dalla laurea conseguita in data 11/11/2013 fino ai giorni d’oggi, non è mai stato bandito nessun corso abilitante per quanto riguarda la classe di concorso AB56 – Strumento musicale chitarra), è stato costretto a intraprendere altre vie per potersi abilitare all’insegnamento, seguendo pertanto dei corsi di formazione psicopedagogica post-universitari presso università di altri paesi dell’Unione Europea, nel caso di specie presso un’Università rumena, al fine di conseguire il titolo di abilitazione. Dopo aver ottenuto da parte del Ministero dell’Istruzione di Bucarest
Il riconoscimento del diploma di studi superiori e dei titoli dei diplomi accademici di I e di II Livello, e dopo aver superato un esame C2 per la conoscenza della lingua rumena e un ulteriore esame di cultura generale, veniva ammesso a frequentare due corsi di cicli di studi post-universitari D.P.P.D., programma di formazione psicopedagogica (Nivel 1 e Nivel 2), della durata complessiva di due anni, dedicati alla formazione del personale didattico (c.d. iter abilitante), presso il Dipartimento per la Preparazione del Personale Didattico” dell’Università Statale de Vest di Timisoara, in Romania.
Nell’anno 2014/2015 veniva iscritto alla frequentazione del I Livello (NIVEL 1) di suddetta formazione psicopedagogica. Dopo aver frequentato assiduamente tutte le lezioni, comprese quelle di tirocinio e dopo aver sostenuto, tra le varie sessioni ben otto esami, con l’aggiunta ulteriore di una tesi finale, otteneva in totale 35 crediti formativi e conseguiva in data conseguiva in data 9 luglio 2015 il diploma di I Livello (Nivel 1) di formazione psicopedagogica.
Nell’anno accademico 2015/2016, dopo aver frequentato assiduamente tutte le lezioni, comprese quelle di tirocinio, e dopo aver sostenuto, tra le varie sessioni, ben sei esami con l’aggiunta ulteriore di una tesi finale, otteneva in totale 35 crediti formativi, conseguendo in data 4 luglio 2016 il diploma di II Livello (Nivel 2) di formazione psicopedagogica.
A questo punto,forte della documentazione rilasciata dal Ministero dell’Educazione di Bucarest in cui si evidenziava il pieno valore abilitante di tale percorso di studi, inviava al Miur domanda di convalida per il riconoscimento in Italia di tale percorso di studi e quindi l’abilitazione all’insegnamento.
Il Miur rispondeva che la pratica era stata protocollata e che, per legge, nel giro massimo di quatto mesi, sarebbe stata espletata.
Cosa che non è mai avvenuta nonostante i continui solleciti, sempre senza risposta,nonostante siano stati notificati da avvocati.
E’da più di tre anni che mio figlio combatte in aule dei tribunali per avere un diritto che sicuramente gli compete!
In sostanza l’assurdo è che chi ha conseguito la laurea in Romania ed è in possesso della formazione psicopedagogica cioè i cittadini romeni, ottengono il riconoscimento del loro titolo professionale e possono insegnare in Italia, mentre chi ha conseguito la laurea in Italia, tra l’altro ampiamente riconosciuta dal ministero dell’Educazione di Bucarest, e la stessa identica formazione psicopedagogia, non riesce ad ottenere in Italia,il dovuto riconoscimento.
Il Miur ne indica i motivi in una documentazione rilasciata dall’omologo rumeno,mai resa pubblica, e opportunamente selezionata, nella nota n. 5636 del 2 aprile 1019 a firma della Dott.ssa Palermo, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nella quale si evidenzia: …“Considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post-liceali o universitari IN ROMANIA.
Tale dichiarazione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto indicato nella certificazione inviata dal Ministero di Bucarest, n.40527 del19/11/2018,come risulta nella traduzione asseverata,che allego,in cui si può chiaramente constatare che nella dichiarazione sopra citata le parole “IN ROMANIA” non risultano presenti (sarebbe la negazione dell’Europa!!!).
In particolare, si rilevache il Ministero di Bucarest non ha mai asserito che per poter insegnare in Romania, si debba aver completato gli studi di laurea obbligatoriamente in Romania.
Il Ministero rumeno ha affermato e chiarito numerose volte, (documentazione che allego) chela valutazione dei titoli conseguiti in Italia non è di loro competenza:
“Ai sensi delle Disposizioni previste dall’Allegato VII della Direttiva 2005/36/CE con le seguenti modifiche ed integrazioni, le competenti Autorità di ciascun stato membro rilasciano un documento che attesti il livello di qualifica dei diplomi emessi sul territorio di tale Stato in conformità con le previste disposizioni nazionali. Quindi il Ministero dell’Educazione Nazionale di Romania non rappresenta l’Autorità competente per stabilire, per conto di un’altra Autorità straniera, quale è il livello di qualifica di un diploma emesso da un altro Stato dell’Unione Europea”.
Pertanto, secondo il Ministero di Bucarest, spetta al Miur valutare i titoli di laurea conseguiti in Italia e accertare se hanno i requisiti rispondenti alle norme della legislazione scolastica italiana. Solo in tal caso la formazione psicopedagogica conseguita in Romania,diventa anche condizione sufficiente.E’ da tenere presente che una laurea può essere ritenuta idonea in Romania per l’ammissione al corso di formazione psicopedagogica ma non essere idonea in Italia se non in possesso dei crediti formativi necessari che rispondano alle norme della legislazione scolastica italiana (per es. il Diploma di licenza rumeno che corrisponde alla nostra laurea triennale, consente l’accesso al Nivel I e dà diritto ad insegnare nella scuola primaria in Romania mentre in Italia è necessaria la laurea, quinquennale, in Scienze della formazione primaria che, da sola, peraltro, è abilitante).
Nelle ultime sentenze al Tar del Lazio, il giudice Sapone dopo aver rigettato con sentenza 9210 dell’11/07/2019il primo di tanti ricorsi presentati per ottenere la validità dei titoli acquisiti in Romania, si è avvalso di tale sentenza,facendo copia e incolla, per rigettare tantissimi altri ricorsi simili.
Tuttavia, leggendo attentamente le motivazioni di tale sentenza, è da tenere presente che il giudice Sapone per rigettare l’istanza presentata, si rifà, erroneamente, all’applicazione delle sentenze della Corte Europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01, e Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17). Tali applicazioni si basano esclusivamentesuun sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione e pertanto non hanno alcun fondamento giuridico nel caso della professione docente dove bisogna applicare esclusivamente il “sistema riconoscimento generale” come lo stesso MIUR dichiara nella nota 5636 del 2 aprile 2019 dove si evidenzia appunto che:
“il riconoscimento della professione di docente non è coperto dal regime del “riconoscimento automatico” ma da quello del “sistema generale” che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due stati coinvolti”
Per tali motivi appare del tutto incomprensibile l’applicazione del giudice Sapone di principi giurisprudenziali propri del regime automatico al sistema di riconoscimento della professione docente, se non in palese contrasto con quanto previsto dalla Direttiva n.36/2005 e dal D.lgs.n.206/2007.
D’altra parte perchè non vengono prese in considerazione alcune sentenze della Corte Europea favorevoli ai ricorrenti e allegate ai ricorsi? In particolare perché non si tiene conto delle CHAP 2018 (2457) e CHAP 2018 (2458) del 29.03.2019, della Commissione Europea che hanno confermato l’assoluta illegittimità della condotta del MIUR nel disporre il diniego al riconoscimento dell’abilitazione conseguita da cittadini italiani in Romania?
Perché si prende per oro colato solo ciò che dice il Miur? Che il Miur abbia una corsia preferenziale? Ipse dixit?
Forse, resosi conto dell’errore commesso, il giudice Sapone,cambiava orientamento e nelle udienze successive lasciava spiragli ad un accoglimento dei ricorsi. Infatti subito dopo, da metà luglio 2019 in poi, non rigettava più le richieste avanzate, ma finalmente veniva ordinato al Miur di presentare una relazione in cui si doveva evidenziare se i ricorrenti potessero insegnare in Romania, rinviando le udienze al 1° agosto 2019.
Il Miur non potrà mai presentare una documentazione in cui si neghi la possibilità di insegnare in Romania in quanto il diritto d’insegnamento, grazie alla laurea italiana omologata dal CNRED (Rete Enic-Naric) e la formazione psicopedagogica conseguita in Romania, è espressamente dichiarato dal Ministero di Bucarest in varie documentazioni rilasciate, in particolare:
Non solo:
Dunque se già c’era una risposta ufficiale tra i Ministeri che necessità aveva il MIUR di riavviare un colloquio sullo stesso argomento?!
Come per magia, però, nelle udienze del 1° agosto il giudice Sapone, stranamente, viene sostituito dal Giudice Savoia. Da ignorante in materia mi chiedo se sia legale tutto ciò. Se il giudice Sapone aveva impedimenti a presiedere le udienze di giorno 1 agosto non sarebbe stato più corretto rinviare tali udienze? Che ci siano state pressioni a sostituire il Giudice Sapone? Certo qualche dubbio in merito sorge spontaneo.
Il giudice Savoia, non valuta per niente la richiesta avanzata dal giudice Sapone al Miur e rigetta, facendo copia e incolla, tutti i ricorsi presentati rifacendosi, come riferimento, sempre alla sentenza 9210 dell’11/07/2019.
Facendo un’analisi dettagliata della situazione creatasi appare evidente un marcato e inspiegabile ostruzionismo da parte del Miur a convalidare i titoli conseguiti in Romania. E’ un continuo rimbalzo di competenze, a vicenda, tra il Ministero di Bucarest e il Miur.
Il Miur, quanto meno per parità di trattamento con i cittadini rumeni, a cui viene categoricamente concesso il riconoscimento, spesso senza neanche misure compensative, oltre che perché cittadini europei, avrebbe dovuto concedere ai cittadini italiani il riconoscimento del percorso accademico rumeno andando nel merito degli studi effettuati, come prevede la legge, e non rigettando sic et simpliciter. Anzi il Miur, sentendosi dalla parte della ragione, per salvaguardare gli interessi de cittadini italiani, avrebbe potuto ricorrere,contro il Ministero di Bucarest, alla corte Europea per chiedere una condanna per inadempimento di applicazione dei trattati europei tra i vari Stati dato che si ostina a non rilasciare l’attestazione della conformità all’art.11 lettera e, (che prevede…“il completamento di un ciclo di studi post-secondario di almeno 4 anni completato, se del caso, della formazione professionale”…) dato che ha effettuato l’omologazione dei titoli italiani, corredati di certificati analitici con esami e voti riportati!
Questo ostruzionismo e abuso di potere da parte del Miur risultano evidenti anche con il depennamento dalle graduatorie di merito dal concorso abilitati 2018.
Mio figlio, partecipando con riserva al concorso abilitati 2018,veniva inserito nella graduatoria di merito,regione Sicilia. Successivamente gli veniva comunicato un accantonamento di nomina, con riserva, per la partecipazione al FIT per l’immissione in ruolo a decorrere dal 1 settembre 2019. Naturalmente la presa di servizio sarebbe stata condizionata ad un esito positivo, nelle aule dei tribunali, di conferma della validità dei titoli conseguiti in Romania. Ma il Miur cosa fa? Invece di aspettare una sentenza definitiva che chiuda in senso positivo o negativo il contendere, ordina alle USR regionali di DEPENNARE dalle graduatorie di merito gli iscritti, abilitati in Romania, assumendosi una responsabilità che non gli compete perché solo le aule dei tribunali possono decidere in merito. Pertanto gli abilitati in Romania, inseriti nelle graduatorie di merito, sono stati costretti a intraprendere le vie legali con cause parallele a quelle già in corso, ovviamente sempre a proprie spese, per chiedere l’annullamento di tale depennamento.
Da notare, inoltre, che non tutte le Regioni hanno effettuato il depennamento dalle graduatorie FIT, per cui, a parità di condizioni, ci sono docenti che hanno persino espletato l’esame finale (dopo nota MIUR del 2 aprile!) e sono ancora nelle graduatorie, e docenti che sono stati depennati e costretti ad un ULTERIORE RICORSO, per conservare il diritto almeno fino al completamento dell’iter giudiziario!!!
Mi chiedo nuovamente: perché tutto questo accanimento da parte del Miur verso i cittadini italiani abilitati in Romania? La cosa che dà enormemente fastidio è che il Miur non dialoghi con i cittadini. Non ha mai risposto alle mie lettere inviate con PEC e raccomandate con ricevute di ritorno. Ha creato un muro di gomma tra i cittadini e i loro responsabili. Mi chiedo: ma viviamo ancora in una democrazia? Si parla di Governo del cambiamento, e ci abbiamo veramente sperato…ma allora, vogliamo finalmente cambiare le cose?
Per quanto riguarda infine gli attestati di riconoscimento già concessi a cittadini italiani con identico percorso che ho allegato (e citato a proposito di risposta IMI tra i due Ministeri dell’Istruzione) la giustificazione del Miur è che ha sbagliato a concederli e che non vuole continuare a farlo. Ma allora perché, se questi attestati di riconoscimento sono stati rilasciati “sbagliando”, non sono mai stati revocati? Perché questa disparità di trattamento? Che ci siano figli e figliastri?
Per concludere chiedo a voi che fate parte del Governo di fare un provvedimento che sospenda la nota MIUR n.5636 del 2 aprile 2019, atteso che ha innescato una pletora di ricorsi intasando ulteriormente le aule dei tribunali, per poi valutare le singole istanze, caso per caso, e decidere i rigetti ma anche gli accoglimenti, solo dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda.
Sperando vivamente che questa mia lettera non sia cestinata, come fino ad ora è sempre avvenuto, e che questa mia richiesta non passi nel dimenticatoio, porgo distinti saluti e Vi auguro buon lavoro
TALAMO LORENZO