Com’è articolata la procedura di Omologazione di un titolo di abilitazione conseguito all’Estero?
Il riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero rappresenta una procedura soggetta a vincoli a cui il Miur non può sottrarsi qualora la documentazione sia completa e rispondente alla normativa vigente.
Al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca compete il delicato compito di omologare i titoli professionali conseguiti nei paesi europei od extra-comunitari da cittadini sia italiani che stranieri.
Per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’interno della Comunità europea è necessario presentare un’istanza di riconoscimento del suddetto titolo corredato da tutta la documentazione annessa.
La normativa che regolamenta questo procedimento può essere individuata dal d.lgs. n. 206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Una volta ricevuta l’istanza di riconoscimento, il MIUR ha a disposizione trenta giorni per accertare la completezza della documentazione esibita e ove necessario richiede eventuali integrazioni all’interessato.
Il tempo complessivo a disposizione dell’autorità competente per decretare il riconoscimento del titolo è quantificabile in centoventi giorni ossia quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Una volta che l’abilitazione viene riconosciuta, avviene la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Se il Miur non dovesse emettere il provvedimento di riconoscimento nel termine previsto dei quattro mesi per la valutazione della pratica, violerebbe la direttiva 36/2005/CE non ottemperando cosi all’art.16 della sopra citata direttiva.
L’articolo 2 del C.P.A. esplicita molto chiaramente il concetto:
“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
In parole semplici, se la Pubblica Amministrazione non emettesse un provvedimento nella tempistica concessagli produrrebbe, secondo quanto previsto dall’art. 117 c.p.a, un inadempimento dell’obbligo giuridico nei confronti del soggetto.
Tale inottemperanza prende il nome di “Silenzio Inadempimento” ex articolo 117c.p.a.
La giurisprudenza del Tar del Lazio risulta essere molto chiara e favorevole a riguardo della questione, accogliendo numerose azioni legali proposte dai diversi docenti d’Italia atte a smantellare l’illegittimo silenzio serbato dall’amministrazione.
La sentenza n. 11053 del Tar del Lazio pubblicata il 6 novembre 2017 stabilisce quanto segue:
“Considerato che il ricorrente ritiene che il silenzio serbato dall’amministrazione sia illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e dell’art. 16 D.lgs. n. 206/2007 e chiede pertanto la declaratoria di illegittimità, con l’ordine al MIUR di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari a riscontrare l’istanza nominando fin d’ora un Commissario ad acta che, in caso di persistente inadempimento, si sostituisca all’amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 c.p.a.; Ritenuto, in sede collegiale alla camera di consiglio del 24 ottobre 2017, che il ricorso sia da accogliere per la illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, sia per il superamento del termine prescritto per la conclusione dei procedimenti amministrativi del particolare tipo attivato con la richiesta di parte ricorrente sia per il superamento del termine generale previsto dall’art. 2 della legge 241/1990;
Ritenuto che l’amministrazione debba pronunciarsi nel termine di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente sentenza e che, in caso di ulteriore protrarsi del silenzio, viene nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma pro tempore o un suo delegato; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente sopra indicata, nel termine di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa, se più breve, della presente sentenza.
In caso di ulteriore inottemperanza da parte del MIUR si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma pro tempore o di un suo delegato, con spese a carico dell’amministrazione soccombente”.
Frequentemente il Tar condanna il Ministero costringendolo a concludere definitivamente la pratica per l’emissione del decreto di riconoscimento entro 15/30 giorni dalla notifica della sentenza, sanzionandolo alle spese e al la nomina di un commissario ad acta che porti a termine la procedura.
L’interessato non potrà più intraprendere un’azione legale una volta decorso un anno dalla scadenza del termine per l’emissione del provvedimento di riconoscimento (quattro mesi dalla data di presentazione)
A conferma di questo si riporta il seguente articolo :
l’art. 31, comma 2, del cpa: “L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. É fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”
Trascorso un anno, a meno che il richiedente presenti una nuova istanza, l’amministrazione potrebbe concentrarsi su nuove pratiche od addirittura ritenere che il soggetto non sia più interessato al riconoscimento del titolo.
Il propagarsi a tempo indefinito del mancato riconoscimento del titolo causerebbe notevoli disagi e danni al docente. Non permetterebbe l’iscrizione e la collocazione in seconda fascia nelle graduatorie d’istituto e nelle finestre semestrali previste ed inoltre non permetterebbe in alcuni casi la partecipazione ai concorsi pubblici per docenti abilitati provocando in questo caso un danno irreparabile al soggetto.
Questa attesa indefinita penalizzerebbe il docente collocandolo in un “limbo” per mesi od anche anni.
Tutti i possessori di titolo abilitante conseguito all’estero che abbiano prodotto istanza di riconoscimento da almeno 4 mesi presso il MIUR senza interruzioni od integrazioni e senza che sia decorso un anno, possono presentare ricorso tramite legale contro il “silenzio inadempimento” della Pubblica Amministrazione.
Importante sottolineare che il Tar obbligherà soltanto nella tempistica il Ministero ad esprimersi in merito al percorso di abilitazione conseguito all’estero ossia non entrerà in merito alla documentazione ed al percorso svolto.